Servizio di picchetto / lavoro notturno e domenicale
Se un'azienda lavora totalmente o parzialmente di notte e/o di domenica, necessita di un permesso di lavoro (per le eccezioni vedi cfr. OLL 2). I permessi di lavoro sono rilasciati dai cantoni e dalla SECO. Un permesso per il lavoro notturno/domenicale temporaneo (secondo l'art. 27 OLL 1, necessità urgente) deve essere richiesto al Cantone, il lavoro notturno/domenicale permanente o ricorrente (secondo l'art. 28 OLL 1, indispensabilità del lavoro notturno e domenicale) deve essere richiesto alla SECO.
Il lavoro notturno e domenicale dovuto al servizio di picchetto è soggetto all'autorizzazione della SECO.
Ulteriori informazioni possono essere trovate sulla homepage della SECO: